D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

"Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti." Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare

l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle

direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e

84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti

per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad

esami e interventi medici;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare

l'articolo 41, recante proroga del termine della delega

legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge n.

212 del 1990, nonché delega al Governo per l'attuazione della

direttiva 89/618/EURATOM in materia di informazione della

popolazione per i casi di emergenza radiologica;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare

l'articolo 6, recante proroga del termine della delega

legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge n.

142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle

direttive del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in

materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori

esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e

di controllo delle spedizioni transfrontaliere di residui

radioattivi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente

(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza

del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale

per la protezione dell'ambiente (ANPA);

Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di

consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e

alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di

cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 1964, n. 185;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della

programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle

politiche dell'Unione europea, del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e

dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari

esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Campo di applicazione princìpi generali di protezione

dalle radiazioni ionizzanti

1. Campo di applicazione. - 1. Le disposizioni del presente

decreto si applicano:

a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione

degli impianti nucleari;

b) alla produzione, importazione, esportazione,

manipolazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione,

deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e

smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività

o situazione che comporti un rischio significativo derivante

dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attività con

macchine radiogene, le attività minerarie e le esposizioni a

sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le condizioni

stabilite nell'allegato I.

2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del

presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in

relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e

raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri

dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e

della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita

l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel

lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la

Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì

individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle

direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche

modalità di applicazione per attività e situazioni particolari,

tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti

naturali di radiazioni.

 

 

2. Sistema di protezione radiologica. - 1. Al fine di

garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria

della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente

dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle

attività soggette al presente decreto, i seguenti princìpi

generali:

a) i tipi di attività che comportano esposizione alle

radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente

giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei

benefici che da essi derivano;

b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere

mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile,

tenuto conto dei fattori economici e sociali;

c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve

superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni del

presente decreto e dei relativi provvedimenti applicativi.

Capo II - Definizioni

3. Rinvio ad altre definizioni. - 1. Per l'applicazione del

presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei

provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le

definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre

1962, n. 1860 , comprese quelle relative alla responsabilità

civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti,

e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626 .

 

 

4. Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unità.

- 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti

definizioni:

a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o

da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o

indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente

decreto il termine "radiazioni" deve intendersi sinonimo di

"radiazioni ionizzanti";

b) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è

il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un

radionuclide che si producono durante il tempo dt.;

c) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività

1 Bq = 1s-1

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è

espressa in curie (Ci) sono i seguenti:

1 Ci = 3,7 X 1010 (esattamente)

1 Bq = 2,7027 x 10-11Ci

d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui

dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla

materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia

contenuta in tale elemento volumetrico;

e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose

assorbita

1 Gy = 1 J Kg-1

I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita

è espressa in rad sono i seguenti:

1 rad = 10-2 Gy

1 Gy = 100 rad

f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di

radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia

radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi

in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può

trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi, o

l'emissione di radiazioni;

g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie

radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto

inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una

resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di

impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori

stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;

h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non

corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente

sigillata;

i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno

o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si

può trascurare l'attività o la concentrazione;

l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze

radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le

particolari definizioni per le materie fissili speciali, le

materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo. 197 del

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;

m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233,

l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto

contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili

che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il

termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie

grezze;

n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio

contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due

isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi

due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra

isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;

o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di

isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di

uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie

summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti

chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una

o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione

definiti dal Consiglio delle Comunità europee;

p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di

concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità

europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso

trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;

q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o

destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono

inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto

chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di

metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia

fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del

Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(OCSE);

r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva,

ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere,

di cui non è previsto il riutilizzo;

s) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti

i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,

deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;

t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere

contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale

definizione le matrici ambientali e gli alimenti;

u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente,

ivi compresi aria, acqua e suolo;

v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per uso

radiodiagnostico o radioterapeutico.

 

 

5. Definizioni di termini radiologici. - 1. Per l'applicazione

del presente decreto valgono le seguenti definizioni di termini

radiologici:

a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a

radiazioni ionizzanti. Si distinguono:

1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti

situate all'esterno dell'organismo;

2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti

introdotte nell'organismo;

3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione

esterna e dell'esposizione interna;

b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea,

del corpo intero;

c) esposizione parziale: esposizione che colpisce

soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o

tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non

omogenea;

d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta

moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica

determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il

significato della dose assorbita stessa per gli scopi della

radioprotezione;

e) sievert (Sv): nome speciale dell'unità S.I. di dose. Se

il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1

1 Sv = 1 J kg-1

Quando l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le

seguenti relazioni

1 rem = 10-2 Sv

1 Sv = 100 rem

f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un

tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito

all'introduzione di uno o più radionuclidi;

g) contaminazione radioattiva: contaminazione di una

matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o

di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso

particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva

include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione

interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;

h) limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti

l'esposizione dei lavoratori esposti, degli apprendisti, degli

studenti e delle persone del pubblico, per le attività alle

quali si applicano le disposizioni del presente decreto. I

limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per

esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi

impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello

stesso periodo;

i) introduzione: attività introdotta nell'organismo

dall'ambiente esterno;

l) radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni

ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai suoi

prodotti di decadimento; la radiotossicità dipende non soltanto

dalle caratteristiche radioattive di tale radionuclide, ma anche

dal suo stato chimico e fisico, nonché dal metabolismo di detto

elemento nell'organismo o nell'organo;

m) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni

ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri e

cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia

accresciuta in modo significativo da attività umane;

n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,

fissato per particolari condizioni ai sensi del presente

decreto, ai fini dell'applicazione del princìpio di

ottimizzazione.

 

 

6. Definizione di altri termini di radioprotezione. - 1. Per

l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti

definizioni di altri termini di radioprotezione:

a) persone del pubblico: individui della popolazione,

esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in

ragione della loro attività;

b) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione:

gruppi che comprendono persone la cui esposizione è

ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli

individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione

ad una determinata fonte di esposizione;

c) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività

che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori

ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono

lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il

lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno

solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti

con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori

esposti sono classificati in categoria B;

d) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a

regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni

ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate

o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro,

sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle

radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni

stabilite con il decreto di cui all'articolo 82, ed in cui

l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un

ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare

uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e

che non è zona controllata;

e) livello di intervento: valore di dose assorbita, di dose

oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre

interventi di radioprotezione;

f) medico autorizzato: medico responsabile della

sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui

qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le

procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

g) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e

l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami,

verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o

radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento

dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre

indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la

sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della

popolazione. La sua qualificazione riconosciuta secondo le

procedure stabilite nel presente decreto;

h) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche,

delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei

provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire

la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;

i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati,

delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle

indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto

qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei

lavoratori e della popolazione;

l) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad

un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può

comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;

m) esposizione accidentale: esposizione di carattere

fortuito e involontario che provoca il superamento di uno dei

limiti di dose fissati per il lavoratore esposto;

n) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in

condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo,

prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare

un'installazione di valore e che provoca il superamento di uno

dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;

o) esposizione eccezionale concordata: esposizione che

comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale

fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale

solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;

p) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia

i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone

del pubblico;

q) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che,

mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una

o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,

installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella

presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a

determinare la costituzione di una o più zone controllate presso

le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le

disposizioni generali del presente decreto;

r) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che

effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti,

stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da

terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a

termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia

di apprendista o studente.

 

 

7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e

documenti relativi. - 1. Per l'applicazione del presente decreto

valgono le seguenti definizioni di particolari impianti

nucleari, documenti e termini relativi:

a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi

pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare

a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche

in assenza di sorgenti neutroniche;

b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato

od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace

di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in

condizioni normali o accidentali;

c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale,

dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la

utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a

fini industriali;

d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un

reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte

non sono utilizzate a fini industriali;

e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili

irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare

materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono

esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per

studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di

prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano

materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione

superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235

ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6 grammi per

grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati

agli impianti di cui alla lettera f);

f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle

materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni

impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili

speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di

separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti

essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non

contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di

Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;

g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili

nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti

di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di

materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo

scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350

grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233

o quantità totale equivalente;

h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto

finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici

contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la

valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore

o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare

e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti

inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In

particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli

argomenti seguenti;

1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche,

meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;

2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;

3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei

suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione

nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi

di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e

smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;

4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da

mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,

e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza

nucleare e alla protezione sanitaria;

5) studio analitico delle conseguenze previste, in

relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi

durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni

accidentali o di emergenza;

6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione

antincendio.

Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto

di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il

rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le

informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto,

con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;

i) regolamento di esercizio: documento che specifica

l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed

eccezionali del personale addetto alla direzione, alla

conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché

alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le

fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;

l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e

procedure operative relative alle varie fasi di esercizio

normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei

suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in

condizioni eccezionali;

m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le

procedure e le modalità che debbono essere applicate per

l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica

tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di

impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:

1) lo scopo della prova;

2) la procedura della prova;

3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;

4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle

variabili considerate durante la prova;

n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni

concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e

al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei

singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza

nucleare e per la protezione sanitaria;

o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i

particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati

rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro

avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;

p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate,

tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a

seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione

definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di

sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e

dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al

rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Capo III - Organi

8. Consiglio interministeriale di coordinamento e

consultazione. - 1. E' istituito presso il Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio

interministeriale di coordinamento e consultazione per i

problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare,

composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle

industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri

designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno,

dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale,

della sanità, dei trasporti e della navigazione, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il

coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.

2. I rappresentanti dei ministeri debbono avere qualifica non

inferiore a dirigente.

3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da

funzionari della direzione generale delle fonti di energia e

delle industrie di base.

4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può

delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale

delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

per la durata di quattro anni.

6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni

legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico

dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle

attività delle varie amministrazioni in tale materia, ivi

comprese quelle connesse con l'applicazione del presente

decreto.

7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può

istituire gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del

Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento

del Consiglio.

 

 

9. Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la

protezione sanitaria. - 1. E' istituita presso l'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione

tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria

dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in

questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle

radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:

a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri

dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale,

della sanità e dell'ambiente, in numero di due per ciascun

ministero;

b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie,

l'energia e l'ambiente (ENEA);

c) due designati dall'ANPA.

2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i

porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati

rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione

e dal Ministero della difesa. Per le questioni che interessano

una specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione è

altresì aggregato un esperto designato dalla regione o provincia

autonoma stessa.

3. Per le questioni relative alla applicazione della presente

legge la cui soluzione è connessa con altre di competenza

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel

lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio

nazionale delle ricerche, del Ministero della difesa e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il

coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte

della Commissione un esperto designato dalle rispettive

amministrazioni.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente

legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di

cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza

di cui al capo X.

5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta

collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi

tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei

lavoratori e delle popolazioni contro i rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti.

6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa

segreteria sono nominati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono

essere riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti

membri, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare

ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, altri

esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari

settori.

8. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la

presenza di almeno dieci componenti.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono

poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5,

della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

10. Funzioni ispettive. - 1. Oltre alle competenze delle

singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore,

comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario

nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le

funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonché,

per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione

sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sono

attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri

ispettori.

2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con

provvedimento del presidente dell'ANPA stessa.

3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque

si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono

procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la

sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle

popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:

a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;

b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la

documentazione, anche se di carattere riservato e segreto,

limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;

c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e

apparecchiature;

d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a

loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme

tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del

presente decreto.

4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata

all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno

diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa

menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale

assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo

rappresentante.

5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA

sono ufficiali di polizia giudiziaria.

6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per

territorio degli interventi effettuati.

Capo IV - Lavorazioni minerarie

11. Campo di applicazione. - 1. Le disposizioni del presente

capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano

nell'area oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o

della concessione di coltivazione e che espongono al rischio di

radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate

nell'allegato I. Le modalità per verificare la sussistenza di

tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della

sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da

radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attività di

cui al comma 1 è affidata al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo

dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per

territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze,

degli organi del servizio sanitario nazionale competente per

territorio, nonché dell'ANPA.

3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al

comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto dal regio

decreto 29 luglio 1927, n. 1443 , e successive modifiche ed

integrazioni, è emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di

protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di

radiazioni ionizzanti.

4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli

obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto,

attinenti alle attività di cui al comma 1.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano

le disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo

dell'ufficio periferico competente per territorio la

trasmissione della documentazione concernente la sorveglianza

fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo

VIII, i datori di lavoro nei confronti degli organi di

vigilanza.

 

 

12. Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di

idoneità medica. - 1. Il datore di lavoro deve assicurare la

sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati a norma

dell'articolo 77.

2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed

assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per

lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata

all'importanza degli impianti e la loro scelta di tipo e qualità

effettuata in funzione dell'entità dei rischi connessi alle

lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.

4. Avverso il giudizio di cui agli articoli 84 e 85 in materia

di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti

ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di

comunicazione del giudizio stesso, all'ingegnere capo

dell'ufficio periferico competente per territorio, che provvede

su parere conforme dei sanitari di cui all'articolo 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128

così come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio

1990, n. 221.

5. Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del

ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso

si intende respinto.

 

 

13. Segnalazione di superamento dei limiti di dose. - 1.

Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni

singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve

darne immediata notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti

di sua competenza.

 

 

14. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale. - 1.

Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica

decida l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro il

direttore della miniera deve darne notizia all'ingegnere capo

competente per territorio.

 

 

15. Limiti di dose. - 1. Quando si riscontrano valori di

grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i

provvedimenti di cui all'articolo 96, il direttore della miniera

adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro i

predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà

immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti

di competenza.

 

 

16. Acque di miniera. - 1. Il direttore della miniera deve

curare che non sia impiegata per la perforazione ad umido, per

la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che

favorisca la diffusione delle materie radioattive contenute

nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti concentrazioni

superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo

96.

2. Dette acque di miniera devono essere convogliate

all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e

scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del

presente decreto.

 

 

17. Obblighi particolari del direttore della miniera. - 1. Il

direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a

ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni

interne. In particolare, ove l'entità del rischio lo richieda,

deve provvedere che:

a) la perforazione sia eseguita ad umido;

b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel

sotterraneo;

c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario,

utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di

contaminazione;

d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati

processi di lavatura e bonifica;

e) sul luogo della miniera siano predisposti locali

adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i

lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.

Capo V - Regime giuridico per importazione, produzione,

commercio, trasporto e detenzione

18. Importazione e produzione a fini commerciali di materie

radioattive. - 1. L'attività di importazione a fini commerciali

di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e

dispositivi in genere, contenenti dette materie, è soggetta a

notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima

dell'inizio dell'attività stessa.

2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di

radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva da

effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio

dell'attività stessa.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi

ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o

frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle

materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano

tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto,

contenente la materia predetta, diverso da quello originario.

4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata

nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della

sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4,

le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA,

sono stabilite le modalità della notifica nonché le condizioni

per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 2.

6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme

le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre

1962, n. 1860 .

 

 

19. Obbligo di informativa. - 1. Chiunque importa o produce, a

fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive,

prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie,

deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia

accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni

tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni

indebite, nonché sulle modalità di smaltimento o comunque di

cessazione della detenzione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono stabilite le

modalità di attuazione dell'obbligo di informativa, nonché le

eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui

all'articolo 2.

 

 

20. Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle

operazioni effettuate. - 1. Chiunque importa o produce a fini

commerciali, o comunque esercita commercio di materie

radioattive, è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio

relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti.

2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere

comunicato all'ANPA.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio

si intende qualsiasi cessione, ancorché gratuita, operata

nell'ambito dell'attività commerciale.

4. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono indicate le

modalità di registrazione, nonché le modalità ed i termini per

l'invio del riepilogo. Particolari disposizioni possono essere

formulate per le materie di cui all'articolo 23.

5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche le

informazioni richieste per quella prevista all'articolo 22,

comma 3, è sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il

decreto di cui al comma 4, sono indicate le modalità di

registrazione per questi casi.

 

 

21. Trasporto di materie radioattive. - 1. Per il trasporto

delle materie di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre

1962, n. 1860 , e successive modifiche e integrazioni,

effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e

per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei

quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano

ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni

previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il

Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari

prescrizioni definite dall'ANPA.

2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione,

sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i

diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e

raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi

internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.

3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1

sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti

effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con il

decreto di cui all'articolo 18 sono stabiliti i criteri

applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di

compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli

eventuali esoneri.

 

 

22. Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti. - 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge

31 dicembre 1962, n. 1860 , e successive modificazioni e

integrazioni, chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di

radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene, deve farne

denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario

nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei

vigili del fuoco e all'ANPA, nonché, ove di loro competenza,

all'Ispettorato del Lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio

di sanità marittima, indicando i mezzi di protezione posti in

atto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali,

utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorché

in corso di trasporto;

b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonché a quelle

depositate nel corso del trasporto per un periodo non superiore

a dieci giorni;

c) alle materie radioattive estratte nel corso delle

lavorazioni minerarie, depositate nell'area oggetto del permesso

di ricerca o della concessione della coltivazione.

3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono

provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le

indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse,

per decadimento, per smaltimento nell'ambiente o conferimento di

rifiuti e comunque per cessazione della detenzione.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i

Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e

dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le

condizioni e le quantità ai fini della denuncia di materie

radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia

delle macchine radiogene e le modalità di registrazione.

 

 

23. Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze,

minerali e combustibili nucleari. - 1. I detentori di materie

fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di

combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi

dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e,

inoltre, tenerne la contabilità nei modi e per le quantità che

sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.

 

 

24. Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni

ionizzanti. - 1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni

ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare, entro dieci

giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli,

l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi

incluso il conferimento di rifiuti a terzi.

2. La comunicazione di cui al comma 1 non dovuta nel caso di

smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in

conformità alle disposizioni del presente decreto o degli atti

autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonché nel caso

di somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo

diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica.

3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di

attività di commercio, non comporta l'obbligo della

comunicazione di cui al comma 1.

4. Con il decreto di cui all'articolo 22 sono fissati i modi e

le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente

articolo.

 

 

25. Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.

- 1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per

qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate,

e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne

immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario

nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco

competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica

sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità

marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.

2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al

comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve

essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di

pubblica sicurezza.

3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti

indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la

presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente

alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.

 

 

26. Sorgenti di tipo riconosciuto. - 1. A particolari sorgenti

o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro

caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita

la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della

sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,

sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e

le modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma

1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del

rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di

sorveglianza fisica di cui al presente decreto.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della

normativa comunitaria concernente il princìpio di mutuo

riconoscimento.

Capo VI - Regime autorizzativo per le installazioni e

particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

27. Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni. - 1. Gli

impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,

laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo,

la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie

radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti

dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale

smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di

apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere

muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel

presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte

di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni

ionizzanti.

2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è

classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti

le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in

relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione

connessi con tali attività, i relativi criteri di

radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio del nulla

osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli

organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano

rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle

attività disciplinate ai capi IV e VII.

4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di

cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e

successive modifiche e integrazioni.

 

 

28. Impiego di categoria A. - 1. L'impiego di categoria A è

soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con

i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della

previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione

all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali,

delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio,

delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto,

alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità

dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei

rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai

ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia

autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando

provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e

all'ANPA.

2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari

prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le

prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione

degli impianti.

 

 

29. Impiego di categoria B. - 1. L'impiego di categoria B è

soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità

dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle

modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione

del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti

nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o

smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da

emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del

decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità

competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per

le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le

modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o

costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del

rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere

rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del

Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il

nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti

organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili

del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.

3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione

tecnica presentata, possono essere stabilite particolari

prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.

 

 

30. Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente.

- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i

Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita l'ANPA, vengono stabiliti i livelli di

smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi solidi, liquidi

e aeriformi, per i quali, al di fuori dei casi disciplinati nel

presente capo, nel capo IV e nel capo VII, è richiesta una

autorizzazione.

2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al

comma 1, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio

dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo,

che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici

territorialmente competenti.

3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari

prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di

pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura

radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di

cui al comma 1 e all'ANPA.

 

 

31. Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di

terzi. - 1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di

rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di

conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di

deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi

nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30, è soggetta ad

autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le

disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di

cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni da essa.

 

 

32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti

radioattivi. - 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi

provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi

destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti

medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul

territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:

a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui

all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30,

sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni,

di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito

delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui

agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da

detti provvedimenti;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di

importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli

altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto,

nonché nei casi di transito sul territorio italiano.

3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione

europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso

altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da

parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari

della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio.

L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2,

competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende

concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal

ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro

interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale

termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la

propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione

automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva

92/3/EURATOM.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del

lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente,

sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché

le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione

di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire

particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per

l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione

ai paesi di origine o di destinazione.

 

 

33. Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento

di rifiuti radioattivi. - 1. Ferme restando le disposizioni

vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale,

la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle

installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente,

nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o

smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da

altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta

preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente,

dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della

sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e

l'ANPA.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della

sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e

della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i

livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di

rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente

articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del

nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di

installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a

tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte,

compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché

di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse

le prove e l'esercizio.

 

 

34. Obblighi di registrazione. - 1. Gli esercenti le attività

disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le

quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche

fisicochimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati

idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui

provengono.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare

all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente

competenti un riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di

quelli depositati, con l'indicazione degli altri dati di cui al

predetto comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di

registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonché

le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.

 

 

35. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi. - 1.

Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della

salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le

amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti

autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate

violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente

decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la

sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore

a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono

disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.

2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma

precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza

comunicano alle amministrazioni titolari del potere

autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla

vigilanza stessa.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i

provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano

all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine

di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.

4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di

sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza

delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere

degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei

provvedimenti autorizzativi.

5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono

essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle

giustificazioni da parte dell'esercente.

Capo VII - Impianti

36. Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione

sanitaria. - 1. Il richiedente l'autorizzazione di cui

all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860

, per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), c), d),

e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza

nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che

al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

all'ANPA i seguenti documenti:

a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta

topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni

dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei

rifiuti radioattivi;

b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione

delle previste misure di sicurezza e protezione.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31

dicembre 1962 n. 1860 , è rilasciata previo l'espletamento

della procedura di cui al presente capo.

 

 

37. Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi

dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 . - 1.

Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di

energia elettrica compresi anche quelli non soggetti

all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge

31 dicembre 1962, n. 1860 , possono essere costruiti solo a

seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della

sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda

dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente

articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano

anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da

amministrazioni dello Stato.

 

 

38. Istruttoria tecnica. - 1. Sulle istanze di cui ai

precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria

tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di massima,

nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione

dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal

progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli

elementi atti a consentire una valutazione preliminare

complessiva sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di

protezione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio.

2. L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli

articoli 36 e 37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore

documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.

3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un

esame critico del rapporto preliminare di sicurezza e dello

studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

 

 

39. Consultazione con le Amministrazioni interessate. - 1. Il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

trasmette copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri

dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della

sanità ed agli altri ministeri interessati.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e gli altri ministeri interessati possono

richiedere all'ANPA ulteriori informazioni ed i dati necessari

per una completa valutazione della ubicazione dell'impianto e

del progetto di massima.

3. Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA, non

oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione

tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed

alla ubicazione dell'impianto.

 

 

40. Parere dell'ANPA. - 1. La Commissione tecnica di cui

all'articolo 9, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei

vari ministeri, esprime un parere tecnico finale, specificando

le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del

progetto.

2. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di quello

della Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle

varie amministrazioni.

 

 

41. Progetti particolareggiati di costruzione. - 1. Il

titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai

precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti

particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che

sulla base della documentazione di cui agli articoli 36 e 37

l'ANPA, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai

fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I

progetti relativi a dette parti, completati da relazioni che ne

illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza

nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati

dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della

costruzione e messa in opera.

2. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei

rifiuti radioattivi non può essere approvata dall'ANPA nei casi

previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità

europea della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione

da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta

Comunità dei dati generali del progetto in questione.

3. La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico

dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai

progetti approvati dall'ANPA stessa.

 

 

42. Collaudi. - 1. Il collaudo degli impianti di cui al

secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n.

1860 , è eseguito con le modalità di cui agli articoli 43,

44, e 45, per i tipi di impianti definiti all'articolo 7 lettere

a), c), d), e), f).

2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono

stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo

per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere

procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente

capo.

 

 

43. Prove non nucleari. - 1. Ultimata la costruzione delle

parti dell'impianto, di cui all'articolo 41, o di qualunque

altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della sicurezza

nucleare e della protezione sanitaria, il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto ad eseguirne

mediante prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali delle

prove è trasmessa dal titolare all'ANPA.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì

tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate

dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove

trattisi di impianti di trattamento di combustibili irradiati,

antecedenti all'immissione di combustibile irradiato, previa

approvazione da parte dell'ANPA di un programma delle prove

stesse. Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai

fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni singola

prova devono essere approvate prima della loro esecuzione.

L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche delle

prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti

alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione delle prove è

redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove è

trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta

all'ANPA.

3. L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai

commi 1 e 2 propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto

in contraddittorio.

4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità

del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

5. A compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento

del combustibile e, ove si tratti di impianti di trattamento di

combustibili irradiati, di quelle antecedenti l'immissione di

combustibile irradiato, l'ANPA rilascia al titolare della

autorizzazione o del nulla osta apposita certificazione del loro

esito attestante che l'impianto dal punto di vista della

sicurezza nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al

caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento

di combustibile irradiato, alla immissione di detto

combustibile.

 

 

44. Prove nucleari. - 1. Il titolare dell'autorizzazione o del

nulla osta, prima di procedere alla esecuzione di prove ed

operazioni con combustibile nucleare ivi comprese quelle di

caricamento del combustibile stesso, ovvero qualora si tratti di

impianti di trattamento di combustibili irradiati, prima di

procedere all'esecuzione di prove con combustibile irradiato,

ivi compresa quella della sua immissione nell'impianto stesso,

deve ottenere l'approvazione del programma generale di dette

prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte dello stesso,

di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.

2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a

presentare all'ANPA la seguente documentazione:

a) rapporto finale di sicurezza;

b) regolamento di esercizio;

c) manuale di operazione;

d) programma generale di prove con combustibile nucleare o

con combustibile irradiato;

e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al

caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile

irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione

destinati a contenere comunque sostanze radioattive;

f) organigramma del personale preposto ed addetto

all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni

rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della

protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

g) proposte di prescrizioni tecniche.

3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve

presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione

ritenuta necessaria, concernente la sicurezza e la protezione

sanitaria dell'impianto.

4. L'ANPA, esaminata la documentazione esibita, sentita la

Commissione tecnica, provvede alla approvazione del programma

generale di prove nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA

del programma generale di prove nucleari è subordinata

all'approvazione, da parte del prefetto, del piano di emergenza

esterna, con le modalità previste dal capo X.

5. Al fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei

singoli gruppi di prove nucleari, il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare

all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna di esse. Le

specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad

accertare che sono state adottate tutte le misure per garantire

alle prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle

particolari caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.

6. L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli

gruppi di prove nucleari condizionandolo alla osservanza delle

prescrizioni tecniche con la possibilità di indicare a quali di

esse si possa derogare con la singola prova e quali ulteriori

prescrizioni debbono invece essere eventualmente adottate.

L'ANPA ha anche facoltà di chiedere che siano studiate ed

eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza

nucleare e protezione sanitaria.

7. L'ANPA può altresì concedere al titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta l'approvazione di singoli

gruppi di prove nucleari anche prima che sia intervenuta

l'approvazione dell'intero programma generale; in tal caso il

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non può eseguire i

detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, da

parte dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle

prove nucleari stesse.

8. Le prove nucleari sono eseguite dal titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta, che ne è responsabile a

tutti gli effetti. Lo stesso è responsabile della esattezza dei

calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di sicurezza.

 

 

45. Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari.

- 1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o

del nulla osta è tenuto a misurare e registrare i dati come

previsto dalle specifiche approvate con la procedura

dell'articolo precedente; copia di tali dati, inclusa nel

relativo verbale, è trasmessa all'ANPA al termine della prova

stessa.

2. Le modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata

eseguita ed il suo esito devono constare da apposita relazione

predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

Copia della relazione deve essere trasmessa dallo stesso

all'ANPA.

3. L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri

ispettori all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il

verbale è redatto in contraddittorio. L'ANPA rilascia al

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite

certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.

4. Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova

nucleare non rispondano a quelle previste dalle specifiche

tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto

comma dell'articolo precedente, l'ispettore dell'ANPA presente

sul posto ha facoltà di sospendere lo svolgimento della prova

stessa, previa contestazione ed invito al titolare ad adeguare

le modalità di esecuzione a quelle previste dalle specifiche

approvate.

 

 

46. Regolamento di esercizio. - 1. Il regolamento di

esercizio, necessario per gli impianti di cui agli articoli 36 e

37, approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.

 

 

47. Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali. - 1.

Il manuale di operazione di cui all'articolo 44, comma 2,

lettera c), deve contenere in allegato un manuale di istruzioni

per le situazioni eccezionali, che possono insorgere

nell'impianto e che determinano la previsione o il verificarsi

di una emergenza nucleare.

2. Il manuale di operazione deve altresì contenere la

identificazione del personale addetto all'impianto, che, in caso

di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a

mansioni di pronto intervento.

 

 

48. Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi

evenienza. - 1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è

presente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni caso, ai

fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la

permanenza del personale indispensabile che non può abbandonare

il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta

sostituzione.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri

per il lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita

l'ANPA, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica

degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.

3. In ottemperanza al decreto del Ministro il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio

affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del

personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e

della protezione sanitaria, per le varie condizioni di

funzionamento.

4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni

deve essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro

competente per territorio, agli organi del servizio sanitario

nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.

 

 

49. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. - 1.

Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), b), c), d),

e), f), deve essere costituito un Collegio dei delegati alla

sicurezza dell'impianto.

2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a

sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto

Collegio.

3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti

fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il

funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto

qualificato di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni

consultive, con i seguenti compiti:

a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica

dell'impianto o di sue parti;

b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica

alle procedure di esercizio dell'impianto;

c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze,

prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire

sull'impianto;

d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio

dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente ad

eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;

e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e

provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col

comando provinciale dei vigili del fuoco;

f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo

impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie

per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far

temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o

di danno alle cose.

4. Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni

del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare

designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facoltà

di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di

sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari

rappresentanti delle amministrazioni interessate.

5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere

designati due tecnici incaricati di esplicare le funzioni di

collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti

relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.

 

 

50. Licenza di esercizio. - 1. La licenza di esercizio è

accordata per fasi successive di esercizio, correlative

all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e

determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad

osservare.

2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di

ciascuna fase è presentata al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata

dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari

relative e della dimostrazione che le caratteristiche

dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio

sicuro entro determinati limiti e condizioni. Copia

dell'istanza, corredata della copia della detta documentazione,

deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.

3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita,

per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, la Commissione

tecnica, trasmette al Ministero dell'industria, commercio e

dell'artigianato il proprio parere, prescrivendo eventualmente

l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio,

condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni

definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.

5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli

appositi registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad

osservare le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e

gli obblighi di cui al Capo X.

 

 

51. Reattori di ricerca. - 1. Per gli impianti con reattore di

ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si

applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del

nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia

sentita la Commissione tecnica.

3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano

integralmente le disposizioni previste dal presente capo.

 

 

52. Depositi e complessi nucleari sottocritici. - 1.

L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di

combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g) e quello

dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7

lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con

i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e

della sanità, sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia

sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili

nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere

stabilite speciali prescrizioni.

 

 

53. Depositi temporanei ed occasionali. - 1. Il deposito

temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di

combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli

imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le

singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta

giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le

procedure del decreto di cui all'articolo 27, ferme tutte le

disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 ,

sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilità

civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per

i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è

rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente

dell'ufficio di sanità marittima, o dal direttore della

circoscrizione aeroportuale.

2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data

preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei

vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o

aeroportuale, anche al prefetto.

3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non

oltre ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del

presente articolo.

 

 

54. Sorveglianza locale della radioattività ambientale. - 1.

Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente

sono tenuti a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza

permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle

acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle

zone limitrofe ed alle relative determinazioni.

 

 

55. Autorizzazione per la disattivazione degli impianti

nucleari. - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla

disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad

autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri

dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza

sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma

interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza.

Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole

fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.

2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata

nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare

all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.

3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione

deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e

all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a

una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche

l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione

dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle

analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo

stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della

destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima

degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di

radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel

piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i

momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici

per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto

e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.

 

 

56. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla

disattivazione - Svolgimento delle operazioni. - 1. Le

Amministrazioni di cui all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non

oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione

prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali

osservazioni.

2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa

documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle

amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle

stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni

e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da

osservare.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta

giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro

osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione

tecnica, predispone e trasmette al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione

delle eventuali prescrizioni.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo

55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni

definite dall'ANPA.

5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza

dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di

specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica

l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza

delle singole disposizioni del presente decreto e delle

prescrizioni emanate.

 

 

57. Rapporto conclusivo. - 1. Il titolare dell'autorizzazione,

al termine delle operazioni di cui all'articolo 56, trasmette

all'ANPA uno o più rapporti atti a documentare le operazioni

eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate e

l'ANPA, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni

connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle

operazioni.

 

 

58. Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche. -

1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al

presente capo è tenuto alla esecuzione dei progetti come

approvati dall'ANPA. Egli deve altresì osservare le prescrizioni

impartite con detti provvedimenti.

2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli

atti di autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di

esercizio, oppure di difformità della esecuzione dai progetti

approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria del commercio e

dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza.

Quest'ultimo può fornire le proprie giustificazioni entro il

termine di trenta giorni. Decorso tale termine, il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio

decreto, sentita l'ANPA, può imporre al titolare delle

autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in

un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione,

ovvero alla osservanza delle prescrizioni.

3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da

parte del titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da

parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini

della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei

lavoratori e della popolazione, può sospendere con proprio

decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi,

l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.

4. Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli

adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto

l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.

5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per

gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca

deve procedere di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro

e della previdenza sociale, della sanità e le altre

amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.

6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere

indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la

sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e

della popolazione.

Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori

59. Attività disciplinate - Vigilanza. - 1. Le norme del

presente capo si applicano alle attività di cui all'articolo 1

alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi

equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attività

esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non

territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale,

dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori

di ricerca.

2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei

lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata,

oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e,

nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio

sanitario nazionale competenti per territorio.

3. E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per le

attività di cui al capo IV.

4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli

obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i

preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale

restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di

vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.

 

 

60. Definizione di lavoratore subordinato. - 1. Agli effetti

delle disposizioni di cui all'articolo 59 per lavoratore

subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro

alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai

servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro

subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di

cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei

servizi di orientamento o di formazione scolastica,

universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro

per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.

Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione

e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione

professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo,

prestino presso terzi la propria opera professionale.

2. E' vietato adibire alle attività disciplinate dal presente

decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877

.

 

 

61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. - 1.

I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente

eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente

decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito

delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele

di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai

provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui

al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui

all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni

e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività

stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto

qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.

La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4,

comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ,

per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al

comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i

datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in

particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui

sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle

disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,

individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che

l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano

classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle

disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82;

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza

adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette

norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed

in particolare nelle zone controllate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di

sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi

cui sono esposti;

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma

di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione

alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui

sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle

conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle

prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e

delle norme interne di cui alla lettera c);

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le

norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla

lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di

cui alla lettera e);

g) provvedere affinché siano indicate, mediante appositi

contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta

eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore i risultati relativi alla

sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente.

4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di

quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre

assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i

datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono

avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e,

per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei

casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi

sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle

lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione

eventualmente necessari di cui alla lettera d).

5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica

e medica della radioprotezione sono a carico del datore di

lavoro.

 

 

62. Obblighi delle imprese esterne. - 1. Il datore di lavoro

di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura,

direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la

tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti

in conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle

emanate in applicazione di esso.

2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è

tenuto a:

a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto

dei princìpi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e

dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;

b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma

di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di

protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui

all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di

informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63;

c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche

della dose individuale e che le relative registrazioni siano

riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;

d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla

sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano

riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo

90;

e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo,

prima di ogni prestazione, il libretto personale di

radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua

compilazione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono

stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto

personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il

libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla

valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta, nonché i

giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di

validità.

4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è

soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale o ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero,

in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono

essere esposti, nei casi e con le modalità stabilite con decreto

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto

con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.

5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si

applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai

sensi del presente decreto.

 

 

63. Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono

di lavoratori esterni. - 1. Gli esercenti una o più zone

controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono

tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni

ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con

l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con

il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti

della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di

zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori

esterni.

2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua

prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata

è tenuto a:

a) accertarsi, tramite il libretto personale di

radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima

di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato

riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio

connesso con la prestazione stessa;

b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o

comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo 62,

lettera b), una formazione specifica in rapporto alle

caratteristiche particolari della zona controllata ove la

prestazione va effettuata;

c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei

mezzi di protezione individuale, ove necessari;

d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi

di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di

prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica

ambientale eventualmente necessaria;

e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei

princìpi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e dei

limiti di esposizione di cui all'articolo 96;

f) adottare le misure necessarie affinché vengano registrati

sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di

dose inerenti alla prestazione.

 

 

64. Obblighi dei lavoratori autonomi. - 1. Ai fini

dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 62 e

63 i lavoratori autonomi i quali svolgano presso terzi attività

che comportino la classificazione come lavoratori di categoria A

sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli

obblighi previsti dal presente decreto.

 

 

65. Altre attività presso terzi. - 1. Fuori dei casi previsti

negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del

quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la

propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti,

laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività

disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i

lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è

tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da

radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo

ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in

relazione all'entità complessiva del rischio.

2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti,

le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il

rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del

coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli

obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle

disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della

radioprotezione direttamente connessi con la natura

dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori

sono chiamati a compiere.

 

 

66. Molteplicità di datori di lavoro. - 1. Nel caso di

lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività

che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun

datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di

lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le

informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle

norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.

 

 

67. Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari

compiti nell'ambito aziendale. - 1. I datori di lavoro e i

dirigenti che eserciscono e dirigono le attività indicate

nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovraintendono, devono

rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i

lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono

nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei

lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti

nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi

devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi

di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.

2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad

attività che li espongono al rischio di superare i limiti di

dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.

 

 

68. Obblighi dei lavoratori. - 1. I lavoratori devono:

a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro

o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e

collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle

quali sono addetti;

b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di

sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica

predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al

dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei

mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica,

nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a

conoscenza;

d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto

l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza,

di segnalazione, di protezione e di misurazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre

che non sono di loro competenza o che possono compromettere la

protezione e la sicurezza;

f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente

decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro,

attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti,

devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività

svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al

precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa

per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono

tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione

all'esercente le zone controllate prima di effettuare le

prestazioni per le quali sono stati chiamati.

 

 

69. Disposizioni particolari per le lavoratrici. - 1. Ferma

restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la

tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono

svolgere attività che le espongono al rischio di superare i

limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi

dell'articolo 96.

2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore

di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.

3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad

attività comportanti un rischio di contaminazione.

 

 

70. Apprendisti e studenti. - 1. Ai fini del presente capo gli

apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie

definite ai sensi dell'articolo 82.

 

 

71. Minori. - 1. I minori di anni diciotto non possono

esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.

2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni

diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per

le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze

della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le

modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.

 

 

72. Ottimizzazione della protezione. - 1. In conformità ai

princìpi generali di cui al capo I del presente decreto,

nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore

di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e

protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al

livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei

fattori economici e sociali.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le

apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative

concernenti le attività di cui all'articolo 59 debbono essere

rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero

garantire un equivalente livello di radioprotezione.

 

 

73. Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di

esposizione. - 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,

nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono

adottare i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati

i limiti di dose fissati, per le diverse modalità di

esposizione, con il decreto di cui all'articolo 96, per:

a) i lavoratori esposti;

b) gli apprendisti e studenti;

c) i lavoratori non esposti;

d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al

precedente articolo 67.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono altresì adottare i

provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e

delle condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui

all'articolo 96 per le lavoratrici, le apprendiste e le

studentesse in età fertile.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi

di cui all'articolo 96, comma 5.

 

 

74. Esposizioni accidentali o di emergenza. - 1. Dopo ogni

esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i

dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive

attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto

qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale

risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per

quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonché la

valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91.

2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti

soltanto i soccorritori di protezione civile ed i volontari.

Costoro devono essere preventivamente resi edotti dei rischi e

dotati di adeguati mezzi di protezione, in relazione alle

circostanze in cui avviene l'esposizione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,

per il coordinamento della protezione civile e dell'industria

del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità ed i

livelli di esposizioni di emergenza dei soccorritori di

protezione civile e dei volontari.

4. Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono

effettuati da personale volontario appositamente addestrato.

 

 

75. Sorveglianza fisica. - 1. La sorveglianza fisica della

protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere

effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione

degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o

sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti

come lavoratori esposti.

2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal

presente decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza

fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel

decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni

della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e,

successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1.

 

 

76. Servizi di dosimetria. - 1. Ferme restando le competenze

previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di

servizio di dosimetria individuale, anche per le attività

disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e,

a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni,

l'avvenuto inizio delle attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e

all'ANPA, con le modalità da questa specificate, i risultati

delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in un

archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di

concerto con il Ministro della sanità, sentita l'ANPA.

 

 

77. Esperti qualificati. - 1. Il datore di lavoro deve

assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti

qualificati.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato

provinciale del lavoro competente per territorio e, per le

attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio

periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti

qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di

accettazione dell'incarico.

3. E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti

alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni,

siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto

dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con

l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto

la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.

4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le

informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie

all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere

assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai

dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né

dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla

vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.

 

 

78. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito,

presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco

nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i

seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica

delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che

accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo,

inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica

delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia

degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da

materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui

produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non

superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica

degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del

presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da

quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado

inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA,

sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione

professionale, nonché le modalità per la formazione

professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e

professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al

comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal

medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i

casi di inosservanza dei compiti.

 

 

79. Attribuzioni dell'esperto qualificato. - 1. L'esperto

qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto

del datore di lavoro deve:

a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui

all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella

attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione

di quelli previsti alle lettere f) e h);

b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei

dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:

1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo

benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei

progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,

dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in

relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle

installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle

condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;

2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della

sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali

modifiche apportate alle stesse;

3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei

dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;

4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni

di funzionamento degli strumenti di misurazione;

c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione

nelle zone controllate e sorvegliate;

d) procedere alla valutazione delle dosi e delle

introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori

esposti;

e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il

datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle

azioni da compiere in caso di incidente.

2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di

categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere

eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più

apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati

della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).

3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di

categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere

eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.

4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi

di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni

impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere

effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza

dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali

compiute su altri lavoratori esposti.

5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai

lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può

essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza

fisica dell'ambiente di lavoro.

6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico

autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi

ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con

periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza

medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso

di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle

valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e,

ove necessario, tempestivamente aggiornata.

7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e

valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della

protezione della popolazione secondo i princìpi di cui al capo

IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la

valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante

dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o

impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in

condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in

caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento

debbono essere identificati sulla base di valutazioni

ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che

tengano conto delle diverse vie di esposizione.

 

 

80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.

- 1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio,

l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al

datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove

sussiste rischio da radiazioni;

b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa

definizione da parte del datore di lavoro delle attività che

questi debbono svolgere;

c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;

d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria

l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui

all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;

e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti

i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di

riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera

c).

2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla

base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì

che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla

sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla

lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la

periodicità prevista all'articolo 79, comma 6.

3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la

collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra

l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626 . L'esperto qualificato è in particolare chiamato a

partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del

decreto legislativo predetto.

 

 

81. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della

protezione. - 1. L'esperto qualificato deve provvedere, per

conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la

seguente documentazione:

a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e

all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei

progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di

cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1;

b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera

c), e comma 5, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso

articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);

c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n.

2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento

da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e

delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute

esecutive;

d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i

risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle

introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali

esposizioni accidentali, di emergenza o da altre modalità di

esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna

scheda;

e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle

esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74,

comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede

personali devono essere annotati tutti i contributi alle

esposizioni lavorative individuali.

3. Il datore di lavoro deve conservare:

a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la

documentazione di cui al comma 1, lettera b);

b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di

impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la

documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);

c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o

dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle

radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per

almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere

d) ed e).

4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o

dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni

ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)

va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che

provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui

all'articolo 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà

la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti

dall'articolo 90, comma 3.

5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa,

i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono

consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro

competente per territorio che assicurerà la loro conservazione

nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente

articolo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità

di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della

stessa.

 

 

82. Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei

lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza

fisica. - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della sanità, sentita l'ANPA, vengono

stabiliti e aggiornati:

a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti

di lavoro ai fini della radioprotezione;

b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per

la classificazione dei lavoratori in categorie;

c) le categorie di classificazione, ai fini della

radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui

all'articolo 70.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari

modalità di esposizione cui i lavoratori possono essere

eventualmente soggetti.

3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1

devono, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione

stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee,

garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria

dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi

derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 

 

83. Sorveglianza medica. - 1. Il datore di lavoro deve

provvedere ad assicurare mediante uno o più medici la

sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e

studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle

disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale

sorveglianza è basata sui princìpi che disciplinano la medicina

del lavoro.

2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono

classificati in categoria A è assicurata tramite medici

competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei

lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici

autorizzati.

3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al

comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di

radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si

oppongano.

4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al

comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro

compiti.

5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al

comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che

questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di

salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro

incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei

lavoratori.

6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente

non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di

lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività

disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né

dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.

 

 

84. Visita medica preventiva. - 1. Il datore di lavoro deve

provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e

studenti di cui all'articolo 70, prima di essere destinati ad

attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano

sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla

sorveglianza medica.

2. Il datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico,

all'atto della visita, della destinazione lavorativa del

soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da

quella radiologica, connessi a tale destinazione.

3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi

completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni

precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e

trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da

adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare

lo stato generale di salute del lavoratore.

4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i

lavoratori vengono classificati in:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei.

5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il

giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo.

6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonché in

occasione delle visite previste dall'articolo 85, illustra al

lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle

introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e

radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di

idoneità che lo riguardano.

7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti

l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per

la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni

ionizzanti.

 

 

85. Visite mediche periodiche e straordinarie. - 1. Il datore

di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli

apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti,

a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita

medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni

qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i

rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i

lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad

essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le

visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate

indagini specialistiche e di laboratorio.

2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2

dell'articolo 59 possono disporre che dette visite siano

ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le

condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo

esigano.

3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai

commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei;

d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la

cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni

ionizzanti.

4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la

prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto

opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori

allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad

attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il

giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro

eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di

lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a

visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al

lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni

mediche da osservare.

6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma

1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione

delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo

stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in

precedenza formulato conserva la sua efficacia.

 

 

86. Allontanamento dal lavoro. - 1. Il datore di lavoro ha

l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante

esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i

lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del

medico, non idonei.

2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui

erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi

derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati

riconosciuti nuovamente idonei dal medico.

3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei

lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando

accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

 

 

87. Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati. - 1.

Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la

sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e

degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi

equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.

2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato

provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi

dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di

accettazione dell'incarico.

 

 

88. Elenco dei medici autorizzati. - 1. Con decreto dei

Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un

elenco nominativo dei medici autorizzati.

2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici

competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19

settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai

sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della

capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento

dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione

dei lavoratori di categoria A.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA,

sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le

modalità per la formazione professionale, per l'accertamento

della capacità tecnica e professionale e per l'iscrizione

all'elenco stesso, nonché per l'eventuale sospensione o

cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito

all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.

 

 

89. Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica.

- 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto

alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in

particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli

altri compiti previsti nel presente capo:

a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione

lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di

indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo

stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti

negli ambienti di lavoro;

b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari

personali e loro consegna all'Ispettorato medico centrale del

lavoro con le modalità previste all'articolo 90 del presente

decreto;

c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari

personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione

dall'incarico;

d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di

infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza

medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro

normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

 

 

90. Documento sanitario personale. - 1. Per ogni lavoratore

esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve

istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario

personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite

mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della

sorveglianza medica eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i

successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da

esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di

emergenza, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto

qualificato.

2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle

valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e

radiotossicologici, nonché ai risultati delle valutazioni di

idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro

richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del

documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico

all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Il documento sanitario personale deve essere conservato

sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il

settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno

trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante

esposizione alle radiazioni ionizzanti.

4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro

sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla

cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle

radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari

personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma

1, lettere d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del lavoro,

che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e

delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta

motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi,

l'Ispettorato medico centrale del lavoro può concedere proroga

ai predetti termini di consegna.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari

modalità di tenuta e di conservazione della predetta

documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i

casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e

ad altri fattori di rischio.

 

 

91. Sorveglianza medica eccezionale. - 1. Il datore di lavoro

deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subìto una

contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di

decontaminazione.

2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano

sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico

autorizzato, i lavoratori che abbiano subìto una esposizione

tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi

dell'articolo 96. Deve altresì provvedere a che i lavoratori in

questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale,

comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il

controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal

medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.

Le successive condizioni di esposizione devono essere

subordinate all'assenso del medico autorizzato.

3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica

eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida

l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato,

il datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del

lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti

per territorio.

 

 

92. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e

malattie professionali. - 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di

comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA,

all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del

servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli

incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 59,

nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento di

valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96.

2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la

diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale

del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale

competenti per territorio i casi di malattia professionale.

3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,

nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o

privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute

causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti,

trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione

clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi

lavorativa.

4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui

all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626 , i casi di neoplasia di cui al comma 3.

 

 

93. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del

medico autorizzato. - 1. Su segnalazione degli organismi di

vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale può disporre,

previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle

altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non

superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto

qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata

inosservanza dei rispettivi compiti.

2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico

centrale del lavoro, con le modalità stabilite al comma 1, può

disporre la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico

autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente dagli

articoli 78 e 88.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere

adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine

di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni

sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere

adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle

controdeduzioni da parte dell'interessato.

4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai

commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna

definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o

dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni

attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui

al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza

non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.

 

 

94. Ricorsi. - 1. Le disposizioni impartite dagli ispettori

del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori

sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso

al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il

termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle

disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al

Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente

per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i

casi in cui la sospensione sia disposta dal capo

dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

95. Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica. - 1.

Avverso il giudizio in materia di idoneità medica

all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso,

entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione

del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.

2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso

senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende

respinto.

 

 

96. Limiti di esposizione. - 1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,

d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della

previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR,

l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento

alle diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi

dell'articolo 82:

a) i limiti di dose per:

1) lavoratori esposti;

2) apprendisti e studenti;

3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;

4) lavoratori non esposti;

b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica

eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire

particolari limiti di dose o condizioni di esposizione per le

lavoratrici in età fertile, nonché per le apprendiste e

studentesse in età fertile, di cui all'articolo 70.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri

della sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA,

ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del

pubblico.

4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le

specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per

garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi

criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione

esterna e interna concomitante.

5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere

stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti

di dose di cui agli stessi decreti.

6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i

valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera

ai fini dell'articolo 16, comma 1, nonché i valori di dose di

cui agli articoli 101, comma 3, e 115, comma 1.

7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonché

le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono

essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di

radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.

Capo IX - Protezione sanitaria della popolazione

 

Sezione I - Protezione generale della popolazione

97. Attività disciplinate. Vigilanza. - 1. Le disposizioni del

presente capo si applicano alle attività che comunque espongono

la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero

della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario

nazionale.

3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si

esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine

di prevenire, secondo i princìpi generali di cui all'articolo 2,

esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici

ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso

sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli

organi del servizio sanitario nazionale competenti per

territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai

Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile,

per quanto di competenza.

 

 

98. Divieti. - 1. E' vietato mettere in circolazione,

produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere,

quando tali attività siano svolte a fini commerciali, i seguenti

prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state

deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente,

sia mediante attivazione:

a) prodotti per l'igiene e cosmesi;

b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di

quelli destinati ad uso medico o paramedico;

c) giocattoli;

d) derrate alimentari e bevande;

e) dispositivi antifulmine.

2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti

di tipo riconosciuto di cui all'articolo 26.

3. E' vietato l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni

ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico,

terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformità alle

norme vigenti.

4. E' altresì vietato produrre, importare, impiegare o

comunque mettere in circolazione apparati elettronici di visione

a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di

immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori

a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di

concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate,

sentita l'ANPA.

5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del

Ministro della sanità sono concesse deroghe specifiche ai

divieti di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei princìpi

generali di cui all'articolo 2.

 

 

99. Norme generali di protezione - Limitazione delle

esposizioni. - 1. Chiunque pone in essere le attività

disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure

necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano

esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a

quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96, anche a

seguito di contaminazione di matrici.

2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve

inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione

idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente

ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i

contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di

riferimento della popolazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi

di cui all'articolo 96, comma 5.

 

 

100. Significativi incrementi del rischio di contaminazione

dell'ambiente e di esposizione delle persone. - 1. Qualora si

verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una

installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una

contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento

accidentale che comporti un significativo incremento del rischio

di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore,

richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per

territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve

prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.

2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di

diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle

persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente

deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del

servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in

relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione

all'ANPA.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le

disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle

installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle

disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle

quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi

accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino

le situazioni di cui agli stessi commi.

 

 

101. Situazioni eccezionali. - 1. Qualora, nel corso delle

attività soggette al presente decreto che implicano delle

operazioni con materie radioattive si verifichino eventi che

possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle

acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro

di uno stabilimento, gli esercenti che effettuano dette

operazioni sono tenuti:

a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando

provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio

sanitario nazionale competenti per territorio e l'ANPA nel caso

si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30, gli

stessi nonché il comandante del compartimento marittimo e

l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi

interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio

marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle

attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti

nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860

;

b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la

contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello

stabilimento in modo da limitare il rischio alla popolazione.

2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne

dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione

civile.

3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente

decreto, diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che

possono determinare per il gruppo di riferimento della

popolazione il superamento dei valori di dose stabiliti dal

comma 6 dell'articolo 96, sono oggetto di valutazione secondo le

disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini

della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti

da detta legge.

4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si

applicano le disposizioni della sezione II del capo X.

5. I livelli di rilevante contaminazione, nonché altre

condizioni, per i quali si applicano le disposizioni di cui al

presente articolo sono stabiliti, per l'aria, le acque ed il

suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i

Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA; per le

sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale,

e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di

concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.

 

 

102. Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi. - 1.

Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve

adottare le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti

radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona

tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei

provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di

esposizione alle persone del pubblico.

2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a

tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è

facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito

delle rispettive competenze e fornendosi reciproche

informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate

agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle

attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere

l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di

ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai

fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove

coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.

 

 

103. Norme generali e operative di sorveglianza. - 1. Ai fini

del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 99,

chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente

decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,

produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie

radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette

materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega

apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a

provvedere affinché vengano effettuate e registrate per iscritto

le valutazioni preventive di cui all'articolo 79, comma 7.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a

seconda del tipo o della entità del rischio, affinché vengano

effettuate:

a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista

della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano

interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione,

tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si

inseriscono;

b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di

protezione;

c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della

esposizione e della contaminazione;

d) la valutazione delle esposizioni che interessano

l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualità delle

radiazioni;

e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle

dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico

e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione

nelle matrici ambientali.

3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lettera

e) devono comportare:

a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento

nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o

aeriformi;

b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e

sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei

livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2,

lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei

livelli di esenzione di cui all'articolo 30;

c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).

4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano

carattere di periodicità devono avere frequenza tale da

garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli

99, 100, 101 e 102.

 

 

104. Controllo sulla radioattività ambientale. - 1. Fermo

restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze

in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA,

il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal

Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande

per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della

sanità. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito

dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è

articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di

sorveglianza nazionale.

2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle

singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero

della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per

l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi,

anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle

strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei

ministeri riguardano anche la standardizzazione e

l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento

e misura.

3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle

misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente

attrezzati.

4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e

delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure,

relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione

integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti

dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono

affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal

fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal

Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:

a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o

organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività

dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze

alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo

le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di

normalizzazione e di intercalibrazione;

b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di

campioni e l'effettuazione delle relative misure di

radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di

un'organica rete di rilevamento su scala nazionale,

eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche

finanziarie;

c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato

istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti

effettuati.

5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede

inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai

sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469 , concorre

autonomamente al sistema di reti nazionali.

 

 

105. Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel

corpo umano. - 1. I radionuclidi comunque presenti nel corpo

umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi V e

VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente

decreto si applicano con le modalità ed a partire dalle soglie

di quantità o di concentrazione che, anche in relazione al tipo

di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro

della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del

lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1

deve essere, comunque, garantita la protezione sanitaria dei

lavoratori e della popolazione.

 

 

106. Esposizione della popolazione nel suo insieme. - 1.

L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto

superiore di sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli

organi del servizio sanitario nazionale competenti per

territorio, effettua la stima dei diversi contributi

all'esposizione della popolazione derivanti dalle attività

disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente

comunicazione al Ministero della sanità.

2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea

i risultati delle stime di cui al comma 1.

 

 

107. Taratura dei mezzi di misura. Apparecchi di misura

individuali. - 1. La determinazione della dose o dei ratei di

dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere

valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e

concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di

radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura,

adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano

muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro

della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno,

del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto

di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono

stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti

certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11

agosto 1991, n. 273 , che definisce l'attribuzione delle

funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle

radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi

radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi

di lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3);

b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma

2, lett. c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi

dell'articolo 79, comma 5;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a

verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi

nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni

autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli

di esenzione di cui all'articolo 30;

d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli

alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui

all'articolo 104;

e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al

capo X.

3. Gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la

rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo

riconosciuto da istituti previamente abilitati. Con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di

metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono

disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti

istituti.

 

 

108. Ricerca scientifica clinica. - 1. Le esposizioni di

persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere

effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone

medesime, previa informazione sui rischi connessi con

l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di

programmi approvati dal Ministro della sanità, che può

stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche

procedure e vincoli di dose per le persone esposte.

2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano

suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona esposta

si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99.

3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di

intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere

espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.

4. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su

donne sane in età fertile, salvo i casi in cui la gravidanza

possa essere sicuramente esclusa.

Sezione II - Protezione dei pazienti

109. Princìpi generali - Vigilanza. - 1. Le disposizioni della

presente sezione disciplinano l'utilizzazione delle radiazioni

ionizzanti in campo medico per la radioprotezione delle persone

per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o a

indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino

l'uso di radiazioni ionizzanti.

2. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 2, lettere

a) e b), i tipi di utilizzazione considerati nella presente

sezione devono essere giustificati dai vantaggi che ne possono

derivare dal punto di vista medico, e le corrispondenti

esposizioni devono essere mantenute al livello più basso

ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze

diagnostiche e terapeutiche.

3. La vigilanza sull'applicazione della presente sezione

spetta in via esclusiva agli organi del servizio sanitario

nazionale competenti per territorio.

 

 

110. Titoli e qualificazioni professionali. - 1. L'esercizio

professionale specialistico della radiodiagnostica, della

radioterapia e della medicina nucleare è di competenza dei

medici muniti dei rispettivi diplomi di specializzazione ovvero

di quelli ad essi equipollenti ai sensi del decreto ministeriale

10 marzo 1983, tabella B e successive integrazioni e

modificazioni. Per i sanitari predetti è necessaria la

conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione. Con

decreti dei Ministri della sanità e dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti ed aggiornati,

in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle

direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio, le

qualificazioni professionali richieste per l'esercizio

professionale specialistico di cui sopra, nonché per le attività

radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per

quelle di competenza del fisico specialista.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici

che, per periodi limitati ed a scopo di apprendimento o

perfezionamento professionale, operino in strutture

specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di

medicina nucleare, sotto la responsabilità dei rispettivi

dirigenti.

3. L'attività radiodiagnostica in ambito odontoiatrico,

complementare all'esercizio clinico, è consentita ai laureati in

medicina e chirurgia che ai sensi della normativa vigente

esercitano la professione di odontoiatra e ai laureati in

odontoiatria, anche non in possesso del diploma di

specializzazione in radiodiagnostica. Tali laureati devono

possedere le necessarie competenze in radioprotezione e devono

osservare, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni

di cui al comma 2 dell'articolo 111.

4. Il personale, anche non specialista o non laureato,

continuativamente operante nelle aree, pubbliche o private, di

radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, deve

essere istruito sulle tecniche applicate, nonché sulle regole di

radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali.

5. Con decreto del Ministro della sanità, entro un anno dalla

entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono

stabilite le linee guida per l'accertamento e l'acquisizione

delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico

di cui al presente articolo.

6. I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore

del presente decreto legislativo, stabiliscono le modalità per

l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche

nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in

odontoiatria, nonché dei corsi di specializzazione di cui al

comma 1.

 

 

111. Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo

medico. - 1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo

medico consentito, tranne nei casi previsti dall'articolo 110,

comma 3 e dal comma 6 del presente articolo, solo a seguito di

motivata richiesta medica rivolta al medico specialista nelle

competenze di cui all'articolo 110, comma 1, da qui in avanti

definito "medico specialista".

2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al

comma 1:

a) valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare

tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni

ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal punto di

vista diagnostico e terapeutico e comportino un rischio minore

per la persona;

b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo

beneficio clinico con il minimo detrimento sanitario e costo

economico;

c) osserva particolare cautela nell'attività diagnostica,

sia radiologica che di medicina nucleare, quando agli

accertamenti siano sottoposti soggetti in età pediatrica o donne

in età fertile;

d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici

superflui, di non essere in grado di procurarsi le informazioni

necessarie in base ai risultati di esami precedenti. Ciò vale in

particolare per le procedure con fini medico-legali o di

assicurazione.

3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito

alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti

che comporti l'esposizione dell'embrione o del feto salvo

situazioni di urgenza oppure casi di necessità accertata da

parte del medico curante. In tale secondo caso, il medico

specialista effettua l'esame diagnostico previa, quando

possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico

specialista.

4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad esami

comportanti la somministrazione di sostanze radioattive lo

specialista prescrive, se necessario, la sospensione

dell'allattamento previo accordo con il medico curante della

madre e del bambino.

5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a

titolo preventivo, inclusi gli esami di medicina nucleare,

devono essere effettuati soltanto se sono giustificati dal punto

di vista sanitario. Tali esami devono essere disposti

dall'autorità sanitaria competente per territorio che ne dà

adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati.

6. Particolare attenzione deve essere posta nella

giustificazione delle indagini radiodiagnostiche espletate su

singole persone o su particolari gruppi di persone con fini

medico-legali o di assicurazione. Per questi esami e per quelli

di cui al comma 5 è escluso l'impiego della radioscopia diretta.

7. Quando è possibile le indagini eseguite per le finalità di

cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di

quelle espletate con radiazioni ionizzanti, che siano

altrettanto efficaci e comportino un rischio minore per la

persona.

8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con il

consenso della persona interessata.

9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza

intensificazione di brillanza, nonché le indagini

schermografiche comunque utilizzate.

10. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le

disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di

medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi

tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.

11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina

nucleare i medici specialisti si devono avvalere, ai fini della

radioprotezione del paziente, della collaborazione del fisico

specialista. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono

individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione

del presente comma e le modalità di detta collaborazione.

 

 

112. Inventario delle apparecchiature. - 1. Le regioni e le

province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del

presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature

radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonché di quelle di

medicina nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche, data di

installazione, stato di conservazione. Le regioni e le province

autonome sono altresì tenute ad aggiornare detto inventario con

frequenza almeno biennale.

2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono

essere oggetto di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità

adottano i provvedimenti necessari al fine di correggere le

caratteristiche inadeguate o difettose di dette apparecchiature.

Esse provvedono, non appena possibile, affinché tutte le

apparecchiature e gli impianti che non rispondono più ai criteri

prefissati di accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.

3. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto

superiore di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in

vigore del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di

accettabilità per le apparecchiature di cui al comma 1, nonché

le direttive per la predisposizione dei piani periodici di

adeguamento delle apparecchiature e degli impianti alle

necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica.

4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere

al Ministero della sanità, nell'ambito del servizio informativo

sanitario e con cadenza almeno biennale, le informazioni

rilevate ai sensi del presente articolo ed a comunicare i

provvedimenti adottati e programmati.

 

 

113. Controllo di qualità. - 1. Il responsabile delle

apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti

deve provvedere affinché esse siano sottoposte a controllo di

qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto

qualificato. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione

diagnostica o terapeutica è di competenza del medico

specialista.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il

tipo, le modalità e la periodicità del controllo previsto al

comma 1, in funzione della complessità delle apparecchiature

radiologiche e di medicina nucleare, nonché gli eventuali casi

di esenzione.

 

 

114. Registrazioni - Libretto radiologico personale. - 1. E'

responsabilità del medico specialista in una delle branche di

cui all'articolo 110, comma 1, e di coloro che esercitano le

professioni di cui all'articolo 110, comma 4, provvedere

affinché le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti

vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni devono

essere annotate le informazioni relative al paziente e alla

prestazione secondo le modalità stabilite con il decreto del

Ministro della sanità di cui al comma 4. Tali registrazioni

devono essere trasmesse annualmente alla unità sanitaria locale

competente per territorio che ne predispone un riepilogo secondo

le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.

2. Ciascuna unità sanitaria locale trasmette il riepilogo

annuale di cui al comma 1 all'autorità sanitaria della regione o

della provincia autonoma che, secondo le indicazioni di

carattere generale emanate dal Ministro della sanità, provvede a

valutare l'esposizione a radiazioni a scopo medico della

popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della

sanità.

3. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i

cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui

al comma 1 sono altresì tenuti ad annotare le prestazioni sul

libretto radiologico del paziente.

4. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto

superiore di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sono determinati:

a) il modello e le modalità di tenuta dei registri di cui al

comma 1;

b) le modalità per la predisposizione del riepilogo annuale

di cui al comma 1;

c) il modello e le modalità di tenuta del libretto

radiologico personale di cui al comma 3;

d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente

articolo.

Capo X - Stato di emergenza nucleare

 

Sezione I - Piani di emergenza

115. Emergenza Nucleare. - 1. L'emergenza nucleare

disciplinata nel presente capo è riferita alle situazioni

determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui

agli articoli 36 e 37, nonché da eventi incidentali che diano

luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività

nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di

riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con

i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 96 e che

avvengano:

a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

ovvero

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna

specifica area del territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri

dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile, sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR,

sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed

internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento per

la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza.

Sino all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al

presente capo fanno riferimento alle pertinenti raccomandazioni

dei competenti organismi comunitari ed internazionali.

 

 

116. Piano di emergenza esterna. - 1. Per assicurare la

protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione

e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza

nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 36

e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di

emergenza esterna.

2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato

delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze

richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente

dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica

incolumità.

 

 

117. Presupposti del piano di emergenza esterna. - 1. Fermo

restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini

della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve

fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:

a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni

ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti

dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in

relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio

dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed

evoluzioni nel tempo;

b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e

la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante

l'impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro

impiego.

2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli

incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili

nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono

invece richiedere misure protettive su un territorio più ampio.

3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione

critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto

stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanità

e alla Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente

decreto.

4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica,

viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione

civile che lo invia al prefetto competente per territorio,

unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali del

piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio

nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 .

 

 

118. Predisposizione del piano di emergenza esterna. - 1. Il

prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui

all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul

territorio della provincia.

2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di

un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:

a) il questore;

b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;

d) un rappresentante dei competenti organi del servizio

sanitario nazionale;

e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;

f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o

in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente

per territorio;

g) un ingegnere capo del genio civile;

h) un rappresentante del competente Ispettorato

compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in

concessione;

i) un rappresentante del competente comando militare

territoriale;

l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato;

m) un ufficiale di porto designato dai capi dei

compartimenti marittimi interessati.

3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui

al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o

della provincia autonoma e un rappresentante del titolare

dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei

vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il

coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale

altresì dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri

soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 .

4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda

prevedibile l'estensione a più province del pericolo per la

pubblica incolumità e per i beni, un piano di emergenza esterna

deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna

provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, previa intesa

fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei

piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha

sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.

 

 

119. Approvazione del piano di emergenza esterna. - 1. Il

piano di emergenza esterna di cui all'articolo 118 viene

trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione

tecnica, lo restituisce al prefetto, munito di eventuali

osservazioni, ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle

procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai

relativi regolamenti di attuazione.

2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il

coordinamento della protezione civile e al Ministero

dell'interno, nonché a ciascuno degli enti e delle

amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 118 e al

titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.

3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del

piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne

l'attuazione in caso di emergenza.

 

 

120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di

emergenza esterna. - 1. Il piano di emergenza esterna deve

essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di

cui all'articolo 118 in caso di modifiche rilevanti dei

presupposti tecnici di cui all'articolo 117, e comunque ogni

triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle

circostanze precedentemente valutate, e particolarmente

nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego

dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate

esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei

mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari

sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119.

2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano

di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se

del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui

all'articolo 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117,

commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 118 e 119.

 

 

121. Piano nazionale di emergenza. - 1. La Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della

protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno,

avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le

disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e

dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive

contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per

il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il

Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con

le modalità di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla

data di ricezione del rapporto di cui al comma 4 dell'articolo

117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali

conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito

provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi

sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo9. Il piano è

trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la

pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di

attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso

altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di

emergenza.

3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure

protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che

avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale,

nonché per gli altri casi di emergenze radiologiche che non

siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del

territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente

comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza

sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.

4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle

misure protettive sono definiti gli obblighi per la

comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare

l'attuazione delle misure protettive.

 

 

122. Attuazione del piano di emergenza esterna. - 1. Il piano

di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'articolo

121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24

febbraio 1992, n. 225 , e dei relativi regolamenti di

attuazione.

2. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha

l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto, alla

regione o provincia autonoma interessata, al comandante

provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA, nonché agli organi

del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, di

qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la

pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate

per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per

l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando

l'entità prevedibile dell'incidente.

3. Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile

dell'impianto per qualsiasi evento o anormalità che possa far

temere l'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità.

4. Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della

protezione civile e la direzione generale della protezione

civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno,

nonché il presidente della Giunta regionale e gli organi del

servizio sanitario nazionale competenti per territorio. Il

prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza

esterna, ovvero, se necessario, quelle di cui all'articolo 121,

comma 2, di sua competenza.

5. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua i

primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del

piano di emergenza.

6. Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica

incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province

limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri

prefetti interessati.

 

 

123. Centro di elaborazione e valutazione dati. - 1. Al fine

di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle

emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito,

presso l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati.

2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per

il coordinamento della protezione civile, anche ai fini del

funzionamento del comitato operativo della protezione civile di

cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 .

3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento

nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività

nell'ambiente nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti

livelli di esposizione, al fine di consentire alle autorità

responsabili della gestione dell'emergenza l'adozione dei

necessari provvedimenti di intervento sulla base delle

valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento,

ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i

dati delle misure radiometriche effettuate nel corso

dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto,

può dare indicazione di specifiche modalità operative delle reti

e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio

nazionale e fornisce alle autorità preposte alla diffusione

dell'informazione alla popolazione i relativi elementi

radiometrici. Le indicazioni formulate dal Centro sono rese

prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento della

protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle

strutture delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di

sorveglianza nazionale di cui all'articolo 104.

4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento

della protezione civile per ogni situazione che comporti

l'adozione delle misure protettive previste all'articolo 121. Il

suo intervento può inoltre essere richiesto dal prefetto nelle

situazioni che comportino l'attuazione dei piani di emergenza di

cui all'articolo 116.

5. Il Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro

supplenti, esperti di radioprotezione, designati rispettivamente

dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPESL, e da due membri,

di cui uno supplente, designati dal Servizio meteorologico

dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento sono

svolte dall'ANPA.

6. Possono essere chiamati a partecipare all'attività del

Centro esperti di radioprotezione designati dalle regioni

eventualmente interessate. Possono essere altresì chiamati

esperti di altri enti o istituti le cui competenze siano

ritenute utili in relazione allo specifico problema in esame.

 

 

124. Aree portuali. - 1. Con decreto del Ministro per il

coordinamento della protezione civile, di concerto con i

Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei

trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA,

sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni

del presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza

di naviglio a propulsione nucleare.

 

 

125. Trasporto di materie radioattive. - 1. Con decreto del

Ministro per il coordinamento della protezione civile, di

concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della

difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita

l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione

delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto

di materie radioattive, anche in conformità alla normativa

internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere

i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa

autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle

autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza,

nonché le relative modalità di comunicazione.

 

 

126. Esercitazioni. - 1. La Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione

civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria

competenza, debbono effettuare esercitazioni periodiche al fine

di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al

presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.

Sezione II - Informazione della popolazione

127. Situazioni disciplinate. - 1. Le norme della presente

sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione

della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul

comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e

si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I

del presente capo, nonché ai casi previsti all'articolo 101,

comma 3.

 

 

128. Definizioni. - 1. Ferme restando le definizioni di cui al

capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione

valgono le definizioni seguenti:

a) popolazione che rischia di essere interessata

dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per

il quale è stato stabilito un piano di intervento in previsione

di casi di emergenza radiologica;

b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza

radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono

previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un

caso di emergenza radiologica;

c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla

sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24

febbraio 1992, n. 225 , che tengano conto delle situazioni

previste all'articolo 101, comma 3.

 

 

129. Obbligo di informazione. - 1. Le informazioni previste

nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni

definite all'articolo 128 senza che le stesse ne debbano fare

richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al

pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o

di emergenza radiologica.

 

 

130. Informazione preventiva. - 1. La popolazione che rischia

di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata

e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria

ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,

nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza

radiologica.

2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:

a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi

effetti sulle persone e sull'ambiente;

b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e

relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;

c) comportamento da adottare in tali eventualità;

d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure

urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e

soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.

3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi

di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e

responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo

che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.

 

 

131. Informazione in caso di emergenza radiologica. - 1. La

popolazione effettivamente interessata dall'emergenza

radiologica viene immediatamente informata sui fatti relativi

all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti

di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto

informazioni riguardanti:

a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie

disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e

prevedibile evoluzione;

b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di

emergenza sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;

c) le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione,

consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di

collaborazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in

funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le

nozioni fondamentali sulla radioattività ed i suoi effetti

sull'essere umano e sull'ambiente.

4. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme alla

popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalità

ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti

sull'evoluzione della situazione.

5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di

preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione

alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei

riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente

debbano assumere nella particolare occasione.

 

 

132. Informazione delle persone che possono intervenire nella

organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica.

- 1. I soggetti che possono comunque intervenire nella

organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica

devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente

aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la

loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile;

tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza

radiologica prevedibili.

2. Dette informazioni sono completate con notizie

particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

 

 

133. Commissione permanente per l'informazione sulla

protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. - 1. E'

istituita presso il Ministero della sanità una commissione

permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi

da radiazioni ionizzanti, con il compito di:

a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di

cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di

comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza

della diffusione stessa;

b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da

diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e

indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di

comunicazione;

c) fornire consulenza agli organi di cui all'articolo 134;

d) studiare le modalità per la verifica che l'informazione

preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le

strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema

informativo sanitario.

2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della

sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, per il

coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita

l'ANPA. La commissione è composta da quindici esperti in materia

di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa.

Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento

della commissione stessa.

 

 

134. Procedure di attuazione. - 1. Con decreto del Ministro

della sanità, d'intesa con i Ministri dell'interno, per il

coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita

l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati

le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla

diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi

compiti e le modalità operative in funzione dei destinatari

dell'informazione stessa.

2. Le modalità operative per la definizione e per la

diffusione delle informazioni di cui all'articolo 131 vengono

stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il

coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito

dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di

informazione della popolazione, sulla base degli schemi

predisposti dalla commissione permanente di cui all'articolo

133.

 

 

135. Diffusione dell'informazione nell'Unione europea. - 1.

L'informazione diffusa ai sensi dell'articolo 131 viene

comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla

Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che

rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto

all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27

novembre 1989, n. 89/618/EURATOM, concernente l'informazione

della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria

applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza

radiologica.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per

il coordinamento della protezione civile comunica alla

Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le

informazioni di cui agli articoli 130 e 132.

Capo XI - Norme penali

136. Contravvenzioni al capo V. - 1. Chiunque viola gli

obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di

riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della

contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a

quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.

2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui

all'articolo 21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi

o con l'ammenda da cinque a venti milioni.

 

 

137. Contravvenzioni al capo VI. - 1. L'impiego di sorgenti di

radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui

all'articolo 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei

mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva

le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti

milioni.

2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il

nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti

milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al

nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con

l'ammenda da uno a cinque milioni.

3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza

l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, è punito con

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti

milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui

all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni

o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1,

e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con

l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta

milioni.

5. Colui il quale effettua una delle attività di cui

all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è

punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti

a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di

cui all'articolo 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a

sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo

di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino

a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

 

 

138. Contravvenzioni al capo VII. - 1. Chi pone in esercizio

gli impianti di cui all'articolo 37, comma 1, senza la relativa

licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con

l'ammenda da venti a cento milioni.

2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di

cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in

esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza

l'approvazione di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con

l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta

milioni.

3. Chiunque viola le prescrizioni contenute

nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di

esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli articoli 46,

48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a sei

mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione

degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita

con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a

cinque milioni.

 

 

139. Contravvenzioni ai capi IV e VIII. - 1. Contravvenzioni

commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori

delle miniere:

a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3;

62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73;

74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1

e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi

o con l'ammenda da tre a otto milioni;

b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2 e 4; 66; 72; 80,

commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a

quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.

2. Contravvenzioni commesse dai preposti:

a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 è

punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire

trecentomila a un milione.

3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:

a) chi viola gli articoli 64; 68; 69, comma 2, è punito con

l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire

duecentomila a lire ottocentomila.

4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai

medici addetti alla sorveglianza medica:

a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati

e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è

punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da

uno a cinque milioni;

b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84,

commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3,

è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire

cinquecentomila a tre milioni.

5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di

dosimetria:

a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 è punito

con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a

cinque milioni.

 

 

140. Contravvenzioni al capo IX. - 1. Chiunque viola le

disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, è

punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti

a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento

dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore è punito

con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire

venti a cento milioni.

2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli

adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto

sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.

3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di

cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi

o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 107;

111, commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici

giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.

 

 

141. Contravvenzioni al capo X. - 1. Il direttore responsabile

che omette gli adempimenti di cui all'articolo 122, commi 2 e 3,

è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da

lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al

comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui

agli articoli 124 e 125.

 

 

142. Contravvenzioni al capo XII. - 1. Chiunque viola

l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o

contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, è punito con

l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque

milioni.

 

 

143. Prescrizione. - 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV

e VIII del presente decreto si applica l'istituto della

prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto

legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .

Capo XII - Disposizioni transitorie e finali

144. Industria estrattiva. - 1. Sino all'emanazione del

decreto di cui all'articolo 11, comma 1, continuano ad avere

efficacia le disposizioni del decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto

con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il

Ministro della sanità, del 13 maggio 1978.

 

 

145. Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e

combustibili. - 1. Sino all'emanazione del decreto di cui

all'articolo 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni

del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato del 4 novembre 1982.

 

 

146. Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di

cui al capo VI. - 1. Coloro che, al momento dell'entrata in

vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo

30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma

2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro

sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al

comma 2.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso

di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni

precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la

conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle

amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le

norme del presente decreto.

3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti

di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di

conversione deve essere presentata nei termini previsti dai

provvedimenti in questione.

4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida,

di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è

consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel

rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa

veniva svolta.

5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità

per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel

presente articolo.

6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo

29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per

l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di

rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono

rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o

provincia autonoma.

7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,

comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.

 

 

147. Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII. - 1. I

provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati

nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al

capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio

1964, n. 185 , conservano a tutti gli effetti la loro

efficacia. Per gli impianti considerati all'articolo 55 del

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185

, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146.

 

 

148. Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in

corso. - 1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto

del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ,

che siano in corso al momento dell'applicazione del presente

decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla

disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati

dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di

autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni

dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali

provvedimenti.

 

 

149. Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità

fisica e psichica. - 1. Sino a quando non saranno aggiornate le

norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità

alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai

sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860

, il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 , è così

modificato:

"La Commissione è composta:

a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la

presiede;

b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione

equipollente, e da uno specialista in neurologia, o

specializzazione equipollente, designati dal Ministero della

sanità;

c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 88

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".

2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme

regolamentari di cui al comma 1, l'articolo 35 del predetto

decreto è così modificato:

"Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al

presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di

Amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento

economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati

provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle

patenti".

 

 

150. Esperti qualificati, medici autorizzati e medici

competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e

medica. - 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli

articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V.

2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti

qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ,

conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero

progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in

campo sanitario.

3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione

presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate

a termine secondo le modalità indicate dal decreto del

Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150

4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150 ,

rimangono in carica fino al termine di validità previsto dal

relativo decreto ministeriale di nomina.

5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli articoli

81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla

sorveglianza fisica e medica della radioprotezione dei

lavoratori esposti è tenuta e conservata secondo le modalità

previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale 13 luglio 1990, n. 449 , che stabilisce altresì i

modelli di tale documentazione.

6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo

81, comma 6, gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 2,

lettera e) e comma 3, sono adempiuti mediante prospetti,

sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in base alla

documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449 .

 

 

151. Classificazione degli ambienti di lavoro e dei

lavoratori. Particolari modalità di esposizione. - 1. Sino

all'emanazione del decreto di cui all'articolo 82 valgono le

disposizioni stabilite nell'allegato III.

 

 

152. Prima applicazione delle disposizioni concernenti i

limiti di esposizione. - 1. Sino all'emanazione dei decreti di

cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque

con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e

della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni

ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i

criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

 

 

153. Guide tecniche. - 1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed

organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di

guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di

buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione

sanitaria.

 

 

154. Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità.

Radionuclidi a vita breve. - 1. Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai

Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA,

sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la

gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche

caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da

radiazioni, nonché per il loro smaltimento nell'ambiente.

2. Le norme del presente decreto non si applicano allo

smaltimento nell'ambiente, nonché al conferimento a terzi ai

fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con

tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e

che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati

ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sempre che lo

smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto

del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ,

e successivi provvedimenti.

3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento

a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di

cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi

stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta,

all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui

all'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi

del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed

all'ANPA.

 

 

155. Consultazione del comitato di coordinamento degli

interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle

popolazioni. - 1. Il Comitato di coordinamento degli interventi

per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di

cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica

31 luglio 1980, n. 619 , viene consultato dai Ministri

dell'ambiente e della sanità ai fini dell'emanazione dei decreti

applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto,

nonché ai fini della predisposizione dei pareri che i ministri

suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi

la cui emanazione sia competenza di altri ministri.

2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza

anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai

lavori del Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante

del Ministero stesso.

 

 

156. Specifiche modalità applicative per il trasporto. - 1.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri

dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere

indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni

del presente decreto alla attività di trasporto di materie

radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme

internazionali in materia.

 

 

157. Sorveglianza radiometrica su materiali. - 1. I soggetti

che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di

fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta

sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui

predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in

essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si

applica quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.

2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i

soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale,

comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e

rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente

il trasporto.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i

Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del

lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita

l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del

presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle

condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui

all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.

 

 

158. Semplificazione dei procedimenti amministrativi. - 1. Ai

provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si

applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 10,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .

 

 

159. Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari. -

1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto

con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in

particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

, per impianti e laboratori nucleari si intendono gli

impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del

presente decreto.

 

 

160. Termini per l'applicazione. - 1. Ove non diversamente

previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente

decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno

successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla

Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, commi

3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo

periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei

decreti previsti negli stessi articoli.

3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla

sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria

A si applicano dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di

pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano tre

anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in

tale articolo; nelle more, le attività continuano a svolgersi

secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono

attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo

107, comma 3.

5. Sino alle date a partire dalle quali si applicano le

disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia

le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , con

le relative modalità e soglie di applicazione.

 

 

161. Decreti di attuazione. - 1. Le norme di attuazione

previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31

dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai princìpi del

sistema di protezione radiologica di cui all'articolo 2, al fine

di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria

della popolazione e dei lavoratori e la protezione

dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e

di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali

in materia.

2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di

attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro

novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri

si intendono favorevoli.

3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la

Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 5,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

 

 

162. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa. -

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio

interministeriale di coordinamento e consultazione, è emanato il

regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per

l'amministrazione della difesa.

2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze

connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di

pace, si uniformerà ai princìpi di radioprotezione fissati nel

presente decreto e nella normativa comunitaria cosicché sia

garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori

contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 

 

163. Abrogazione. - 1. E' abrogato il decreto del Presidente

della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 .

2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13

febbraio 1964, n. 185 , contenuti in leggi, decreti,

regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti

istituti del presente decreto legislativo.

(Si omettono gli allegati)

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