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Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26-05-1998 MINISTERO DELLA SANITA' Procedure per l'inoltro delle istanze
di deroga al divieto di cui all'art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, al fine di produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a
fini commerciali i prodotti o i manufatti ai quali siano state aggiunte materie
radioattive. Vista la necessità di disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in deroga al divieto predetto; Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Art.1. Chiunque intenda produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive, sia direttamente sia mediante attivazione, indicati dall'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve richiedere la concessione di specifica deroga al Ministero della sanità' ai sensi del comma 5 dello stesso art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Art.2. La domanda deve essere presentata al Ministro della sanità', che nomina il responsabile del procedimento ed individua l'ufficio presso il quale possono essere richieste informazioni, e deve contenere: la descrizione del prodotto o del manufatto; la provenienza; l'indicazione dell'uso specifico al quale e' destinato; l'indicazione delle avvertenze e delle comunicazioni che si intendono effettuare a favore degli utilizzatori e di coloro che possano a qualsiasi titolo manipolare il prodotto; un'analitica e circostanziata esposizione delle ragioni di giustificazione, in termini di beneficio, che, nell'intenzione del richiedente, dovrebbero consentire la deroga al divieto di cui all'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; l'indicazione precisa del soggetto presentatore, del legale rappresentante dello stesso e della sede alla quale devono pervenire tutte le comunicazioni.
Art.3. Deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica, redatta e asseverata da un esperto qualificato, nella quale vengano evidenziati: il processo produttivo o tecnologico che consente la realizzazione del prodotto o del manufatto; i materiali utilizzati con particolare riguardo alla natura e all'entità dell'emissione radioattiva; la valutazione dell'esposizione alle
radiazioni, in conseguenza delle normali condizioni di commercializzazione, uso
e smaltimento il costo del detrimento derivante da
tale esposizione;
Il Ministero della sanita' entro 10 giorni dalla
presentazione della domanda trasmette copia della stessa e degli allegati
tecnici all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro e all'Agenzia nazionale di protezione
dell'ambiente. Art. 6. Il Ministero della sanita', entro 10 giorni dalla ricezione
della domanda e' tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ad
almeno due associazioni di tutela dei consumatori Art. 7.
Art. 8. Nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda ne faccia richiesta specifica nella stessa, l'amministrazione per ragioni di riservatezza non puo' fornire alle associazioni di cui all'art. 10 del presente decreto documenti o notizie relativi a particolari procedure produttive o tecnologiche impiegate, quando lo stesso soggetto che ha presentato la domanda affermi e provi che tali procedure presentano un carattere innovativo e si discostano da quanto si puo' ritenere generalmente acquisito nello specifico campo applicativo.
1. L'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia nazionale di protezione
dell'ambiente, qualora ne ravvisino la necessita' possono acquisire ulteriori
elementi di giudizio richiedendo informazioni, chiarimenti, documenti e
quant'altro venga ritenuto utile alla valutazione del caso, anche direttamente
al soggetto che ha presentato la domanda di deroga. 2. Il soggetto che ha
presentato la domanda deve rispondere entro e non oltre 30 giorni dal momento in
cui gli perviene la richiesta; in difetto l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e l'Agenzia
nazionale di protezione dell'ambiente redigeranno il loro parere sulla base
degli elementi in loro possesso. Lo schema di provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di deroga di cui all'art. 98, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sottoposto al parere del Consiglio superiore di sanita' entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui i pareri dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente sono pervenuti all'ufficio individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il provvedimento del Ministro della sanita' conclusivo del procedimento deve essere emanto entro 30 giorni dal ricevimento del parere del Consiglio superiore di sanita' e comunicato al soggetto che ha presentato la domanda, alle associazioni dei consumatori alle quali era stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ed a tutti i soggetti che a qualunque titolo siano intervenuti nel procedimento stesso. Roma, 6 marzo 1998 Registato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
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